Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
interessati con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 16.
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decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
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contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo art. 17.
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Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della
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Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalità di cui al
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stesse modalità di cui ai precedenti articoli 33 e 34; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato
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, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 10, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono